˙ Ordinanza 378/1985 (ECLI:IT:COST:1985:378)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: PALADIN - Redattore:  - Relatore: DELL'ANDRO
Camera di Consiglio del 09/10/1985;    Decisione  del 19/12/1985
Deposito del 30/12/1985;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  11335
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 378

ORDINANZA 19 DICEMBRE 1985

Deposito in cancelleria: 30 dicembre 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 2/1 s.s. del 15 gennaio 1986.

Pres. PALADIN - Rel. DELL'ANDRO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis codice procedura penale introdotto con l. 22 dicembre 1980 n. 879 ("Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione"), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 giugno 1984 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Sala Consilina nel procedimento penale a carico di Scanniello Biagio, iscritta al n. 1196 del registro ordinanze del 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 6 novembre 1984 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Enna nel procedimento penale a carico di Anzaldi Mario, iscritta al n. 169 del registro ordinanze del 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 bis dell'anno 1985;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis codice procedura penale nella parte in cui non prevede lo spostamento della competenza territoriale anche nella ipotesi di reati commessi da Pretori o in loro danno, attribuiti alla competenza ordinaria del Tribunale nel cui circondario è compreso il mandamento in cui il Pretore stesso, imputato o parte lesa, esercita le sue funzioni;

che i giudizi debbono essere riuniti stante l'identità delle questioni sollevate;

considerato che, con la sentenza n. 232 del 1984, è stata già dichiarata l'inammissibilità di una questione analoga sotto il profilo che sostanzialmente si richiedeva una sentenza additiva implicante nell'ambito di più soluzioni alternative scelte discrezionali che esulano dalla competenza della Corte costituzionale;

che analoghe questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili con ordinanze nn. 54 e 98 del 1985;

che non sussistono ragioni per discostarsi da tali decisioni, mancando nelle questioni ora proposte elementi di diversificazione rispetto a quelle già decise.

Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis codice procedura penale introdotto con l. 22 dicembre 1980 n. 879 ("Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione"), sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere