˙ Ordinanza 334/1985 (ECLI:IT:COST:1985:334)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: PALADIN - Redattore:  - Relatore: GALLO E.
Camera di Consiglio del 20/11/1985;    Decisione  del 06/12/1985
Deposito del 11/12/1985;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  11244
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 334

ORDINANZA 6 DICEMBRE 1985

Deposito in cancelleria: 11 dicembre 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 297 bis del 18 dicembre 1985.

Pres. PALADIN - Rel. GALLO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, primo comma; 12, quarto comma, e 15, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, recante "Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi da idrocarburi", promosso con ricorso della Provincia Autonoma di Trento notificato il 7 luglio 1982, depositato in cancelleria il 15 successivo ed iscritto al n. 32 del registro ricorsi 1982.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri,

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, con atto 6 luglio 1982, notificato il 7 successivo, la Provincia Autonoma di Trento, in persona del suo Presidente pro-tempore, ricorreva in via principale contro il Presidente del Consiglio dei ministri impugnando gli artt. 7, primo comma e 15, primo comma, della legge 29 maggio 1982 n. 308, recante norme sul contenimento dei consumi energetici, in quanto riteneva la legge statale invasiva di più materie di competenza della Provincia Autonoma,

che, però, con atto notificato il 20 luglio 1985, la detta Provincia ha rinunciato al ricorso, e la rinunzia è stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri con atto 18 settembre 1985, depositato nella Cancelleria di questa Corte il 24 successivo,

che, perciò, va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinunzia.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'estinzione del giudizio di legittimità in via principale per sopravvenuta rinunzia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere