N. 317
ORDINANZA 3 DICEMBRE 1985
Deposito in cancelleria: 6 dicembre 1985.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 297 bis del 18 dicembre 1985.
Pres. PALADIN - Rel. GALLO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge 26 gennaio 1982, n. 12 (Blocco delle Unità Sanitarie Locali) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 maggio 1982 dal Pretore di Iseo nel procedimento civile vertente tra Jacovini G. Carlo e la Regione Lombardia, iscritta al n. 427 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 dell'anno 1982;
2) ordinanza emessa il 12 giugno 1983 dal Pretore di S. Ginesio nel procedimento civile vertente tra Cecaro Saverio e la Regione Marche ed altra, iscritta al n. 977 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'anno 1984;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, con ordinanze rispettivamente del 3 maggio 1982 e 12 giugno 1983, i Pretori di Iseo e di S. Ginesio sollevavano la medesima questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.l. 26 novembre 1981 n. 678, convertito nella legge 26 gennaio 1982 n. 12, con riferimento agli artt. 3, 32 e 33 Cost., nella parte in cui subordina l'accesso dei cittadini ai presidi sanitari privati alla previa autorizzazione delle U.S.L..
Considerato, però, che in ambo le ordinanze non vi è il minimo cenno alla rilevanza della questione, e che anzi la rilevanza stessa non viene nemmeno presa in considerazione come imprescindibile presupposto della possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale, né comunque è dato desumerla dalla narrativa dell'ordinanza che non contiene alcun riferimento al fatto,
che conseguentemente la questione dev'essere dichiarata inammissibile,
che, trattandosi della medesima questione, esposta sotto lo stesso profilo, i giudizi possono essere riuniti e definiti con unica pronunzia.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.l. 26 novembre 1981 n. 678 convertito nella legge 26 gennaio 1982 n. 12, sollevata dal Pretore di Iseo con ord. 3 maggio 1982 e dal Pretore di S. Ginesio con ord. 12 giugno 1983, ambo con riferimento agli artt. 3, 32 e 33 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1985.
F.to: Livio PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere