˙ Ordinanza 308/1985 (ECLI:IT:COST:1985:308)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: PALADIN - Redattore:  - Relatore: BORZELLINO
Camera di Consiglio del 09/10/1985;    Decisione  del 19/11/1985
Deposito del 22/11/1985;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  11212
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 308

ORDINANZA 19 NOVEMBRE 1985

Deposito in cancelleria: 22 novembre 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 285 bis del 4 dicembre 1985.

Pres. PALADIN - Rel. BORZELLINO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) promossi con due ordinanze emesse il 4 aprile 1984 dal Tribunale di Venezia nei procedimenti penali a carico di Brinis Roberto e Barel Pierantonio iscritte ai nn. 898 e 899 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7 bis e 13 bis dell'anno 1985;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che il Tribunale di Venezia con le ordinanze in epigrafe ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della l. 22 dicembre 1975 n. 685 nella parte in cui non assoggettano la coltivazione di modiche quantità di stupefacenti alla disciplina della detenzione di medesime modiche quantità.

Considerato che identica questione è stata dichiarata manifestamente infondata, da ultimo, con ordinanza n. 260 del 1984;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della l. 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sollevata dalle ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere