˙ Ordinanza 295/1985 (ECLI:IT:COST:1985:295)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: PALADIN - Redattore:  - Relatore: LA PERGOLA
Camera di Consiglio del 09/10/1985;    Decisione  del 12/11/1985
Deposito del 13/11/1985;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  11191
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 295

ORDINANZA 12 NOVEMBRE 1985

Deposito in cancelleria: 20 novembre 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 285 bis del 4 dicembre 1985.

Pres. PALADIN - Rel. LA PERGOLA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80 bis d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 ("Testo unico delle norme sulla circolazione stradale"), in relazione all'art. 83 dello stesso d.P.R., promosso con l'ordinanza emessa il 20 luglio 1983 dal Pretore di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Russo Filippo iscritta al n. 940 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore prof. Antonio La Pergola.

Ritenuto che il Pretore di Caltanissetta, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 bis del Codice della Strada (introdotto con legge 24 novembre 1981, n. 689), in relazione all'art. 83 dello stesso codice, in quanto non prevede la pena accessoria della confisca del veicolo anche nei confronti del soggetto attivo del reato di esercitazione alla guida, senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida per la stessa categoria del veicolo pilotato;

che, ad avviso del giudice a quo, la mancata previsione della pena accessoria nel caso indicato determina una disparità di trattamento in relazione ad ipotesi di reato "tra loro sostanzialmente identiche", la quale non sarebbe "sorretta da alcuna ragionevolezza";

che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale, in primo luogo, eccepisce la irrilevanza della questione per la inapplicabilità della normativa impugnata al caso di specie (che ricade, si soggiunge, sotto il disposto dell'art. 83 del Codice della Strada: norma, peraltro, più favorevole per il giudicabile), e deduce, comunque, l'infondatezza della questione stessa nel merito, in quanto, pur essendo equiparata, ai fini della pena principale, la posizione di chi guida senza patente a quella di chi, autorizzato per la esercitazione, non abbia al fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente, "rientra tuttavia, nella discrezionalità del legislatore prevedere, nell'un caso e non nell'altro, la confisca".

Considerato che identica questione, sollevata dallo stesso giudice, è stata dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte con l'ordinanza n. 251 del 1984, sulla base del rilievo che, anche a prescindere dall'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura, veniva richiesto alla Corte di pronunziare una sentenza, la quale avrebbe avuto il risultato di estendere la previsione delle sanzioni accessorie oltre i casi che il legislatore penale, nel dettare la normativa censurata, ha contemplato; mentre ciò era precluso alla Corte dal fondamentale ed inderogabile principio di legalità, consacrato nell'art. 25 della Costituzione, oltre che nel codice penale;

che identiche considerazioni valgono anche per il presente giudizio.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 bis del Codice della Strada (introdotto con legge n. 689 del 1981), in relazione all'art. 83 dello stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere