N. 293
ORDINANZA 12 NOVEMBRE 1985
Deposito in cancelleria: 20 novembre 1985.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 285 bis del 4 dicembre 1985.
Pres. PALADIN - Rel. REALE
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) promossi con ordinanze emesse dalla Commissione tributaria di secondo grado di Bologna il 19 aprile 1980 (n. 12 ordinanze) e il 17 maggio 1970 (n. 7 ordinanze), iscritte ai nn. da 1350 a 1368 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 bis del 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Oronzo Reale.
Considerato che con diciannove ordinanze, recanti i nn. da 1350 e 1368 del reg. ord. 1984, emesse in data 19 aprile e 17 maggio 1980, la Commissione tributaria di secondo grado di Bologna ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che il collegio rimettente ipotizza nella norma de qua, che prevede l'onere del contribuente di presentare istanza per la trattazione dei ricorsi pendenti sotto comminatoria di estinzione del procedimento, una violazione del principio di ragionevolezza, ravvisata nel fatto che nella legge processuale amministrativa, all'atto della istituzione dei TAR, si sarebbe seguito un criterio più cautelativo nei confronti dei ricorrenti, mentre altrettanto non è stato fatto in occasione della riforma del contenzioso tributario, nonché una violazione del diritto di difesa, consistita nel fatto che la complessità della disciplina renderebbe difficile la conoscibilità del detto onere da parte dei ricorrenti.
Ritenuto che i giudizi sono motivati in modo identico ed attengono alla medesima norma, sicché possono essere decisi con unica ordinanza;
che le censure riferentisi alla pretesa violazione dell'art. 24 della Costituzione sono state più volte esaminate dalla Corte e dichiarate infondate o manifestamente infondate (sentenze nn. 63 del 1977, 243 del 1982, 210 del 1983, ordinanze nn. 144 del 1977 e 32 del 1984);
che la pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione appare manifestamente infondata in quanto la ipotizzata irragionevolezza è basata su termini di raffronto assolutamente privi di omogeneità, non essendo possibile una equiparazione tra il contenzioso amministrativo e quello tributario, regolati da discipline diverse e non riconducibili a principi comuni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le diciannove ordinanze della Commissione tributaria di secondo grado di Bologna di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere