˙ Ordinanza 281/1985 (ECLI:IT:COST:1985:281)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: PALADIN - Redattore:  - Relatore: REALE O.
Camera di Consiglio del 09/10/1985;    Decisione  del 12/11/1985
Deposito del 13/11/1985;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  11158
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 281

ORDINANZA 12 NOVEMBRE 1985

Deposito in cancelleria 13 novembre 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 273 bis del 20 novembre 1985.

Pres. PALADIN - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Dott. GIUSEPPE BORZELLINO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2, della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui) promosso con l'ordinanza emessa il 18 dicembre 1981 dal tribunale di Agrigento nel procedimento penale a carico di Gubisano Giovanni ed altri iscritta al n. 899 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno 1984.

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il giudice relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con ordinanza in data 18 dicembre 1981 (n. 899 del reg. ord. 1983) il tribunale di Agrigento sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, nella parte in cui la detta norma prevede il raddoppio della pena stabilita per le ipotesi indicate nell'art. 3 della stessa legge ove il fatto sia commesso in danno di persona minore degli anni ventuno, ma maggiore degli anni diciotto, per pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione, atteso che, in forza dell'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39, che ha determinato in diciotto anni il raggiungimento della maggiore età, sarebbe riscontrabile una irragionevolezza ingiustificata nel trattamento sanzionatorio rispetto a reati commessi in danno di soggetti che, in quanto maggiorenni, sarebbero ex lege capaci di autodeterminarsi compiutamente, nonché irragionevole equiparazione della pena edittale per i fatti commessi in danno di minori degli anni ventuno e in danno di soggetti in stato di infermità o di minorazione psichica naturale o provocata.

Considerato che identica questione è stata dichiarata infondata da questa Corte con la sentenza n. 205 del 1982, cui è seguita una pronuncia di manifesta infondatezza (ordinanza n. 82 del 1984);

che nell'ordinanza, peraltro antecedente alle ricordate pronunce di questa Corte, non sono stati addotti motivi nuovi o diversi, tali da indurre a modificare la surricordata giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Agrigento con l'ordinanza 18 dicembre 1981 di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere