˙ Ordinanza 278/1985 (ECLI:IT:COST:1985:278)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: PALADIN - Redattore:  - Relatore: CONSO
Camera di Consiglio del 09/10/1985;    Decisione  del 05/11/1985
Deposito del 08/11/1985;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  11155
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 278

ORDINANZA 5 NOVEMBRE 1985

Deposito in cancelleria: 8 novembre 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 273 bis del 20 novembre 1985.

Pres. PALADIN - Rel. CONSO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 142 e 449 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 settembre 1984 dal Pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Barbera Maria ed altro, iscritta al n. 1294 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91- bis dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Torino, con ordinanza del 18 settembre 1984, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 8, 19, 21 e 112 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 142 e 449 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono forme equipollenti al giuramento per i testi appartenenti a confessioni religiose le quali, dando rilevanza religiosa ad ogni giuramento prescrivono di non pronunciare mai le parole "lo giuro";

considerato che identica questione è stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 234 del 1984.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 142 e 449 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 8, 19, 21 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Torino con ordinanza del 18 settembre 1984.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere