˙ Ordinanza 265/1985 (ECLI:IT:COST:1985:265)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: PALADIN - Redattore:  - Relatore: PALADIN
Camera di Consiglio del 09/10/1985;    Decisione  del 05/11/1985
Deposito del 08/11/1985;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  11140
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 265

ORDINANZA 5 NOVEMBRE 1985

Deposito in cancelleria: 8 novembre 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 273 bis del 20 novembre 1985.

Pres. e rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre dalla Commissione Tributaria di primo grado di Alessandria nei ricorsi riuniti proposti da Cunietti Antonio iscritta al n. 449 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 dell'anno 1981;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritentuto che, con ordinanza 23 ottobre 1980, la Commissione tributaria di primo grado di Alessandria ha denunciato di illegittimità, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 58, comma quarto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, "nella parte in cui limita la definizione in via breve della pena pecuniaria alle sole violazioni contestate in occasione di accessi, verifiche o indagini eseguite ai sensi dell'art. 52 dello stesso d.P.R.";

che nel giudizio innanzi alla Corte non vi è stata costituzione di parti, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che - come già rilevato da questa Corte con le ordinanze nn. 22 e 129 del 1979 - gli artt. 1 e 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24 (recante: "disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in attuazione della delega prevista dalla legge 13 novembre 1978, n. 765, riguardante l'adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alla normativa comunitaria") hanno interamente mutato il testo dell'art. 58, quarto comma, del decreto presidenziale n. 633 del 1972, con effetto retroattivo, modificando il regime e le ipotesi di conciliazione amministrativa in materia di violazione della normativa sull'IVA;

che della suddetta nuova normativa, di quasi due anni anteriore alla data dell'ordinanza di rinvio, il giudice a quo ha completamente omesso l'esame; onde in relazione ad essa la rilevanza della sollevata questione risulta del tutto immotivata e la questione stessa perciò manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma quarto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere