N. 264
ORDINANZA 5 NOVEMBRE 1985
Deposito in cancelleria: 8 novembre 1985.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 273 bis del 20 novembre 1985.
Pres. e rel. PALADIN
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, primo comma, lett. a), e 7, primo, secondo e quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'ILOR) promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1979 dalla Commissione tributaria di primo grado di Treviso, sul ricorso proposto dall'Associazione Professionale Greggio Pietro ed altri, iscritta al n. 1026 del registro ordinanze del 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella cameta di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con ordinanza pervenuta alla Corte solo il 5 settembre 1984 (ma emessa il 2 febbraio 1979), la Commissione tributaria di primo grado di Treviso ha denunciato gli artt. 1, primo comma, lett. a) e 7, commi primo, secondo e quarto, del d.P.R. 599/1973, in riferimento agli artt. 3 e 35, oltreché 53, della Costituzione, "nelle parti rispettivamente in cui non sono compresi nell'esclusione dell'imponibile anche i redditi di lavoro autonomo o nelle parti in cui non è stabilito un trattamento differenziato tra il reddito di lavoro autonomo ed il reddito di impresa";
che l'Avvocatura di Stato - per il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio relativo a detta ordinanza - ha concluso per l'infondatezza della impugnativa.
Considerato che, con sentenza n. 42 del 1980, la Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale (dell'art. 4, n. 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e) dell'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, "in quanto non escludono i redditi di lavoro autonomo che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi"; e quanto all'art. 7 dello stesso d.P.R. 599 (anche in quella sede denunciato per irragionevole parificazione di situazioni differenziate) ha ritenuto che "non occorre che negli stessi termini ne venga pronunciato l'annullamento poiché la disciplina delle deduzioni a favore dei lavoratori autonomi è resa a sua volta inoperante circa i rapporti ai quali non possa più essere applicato l'art. 1, già in forza della dichiarazione di illegittimità parziale della disciplina riguardante il presupposto dell'imposta locale sui redditi".
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma primo, lett. a) e 7, commi primo, secondo e quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (istituzione e disciplina dell'ILOR) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere