N. 256
ORDINANZA 25 OTTOBRE 1985
Deposito in cancelleria: 4 novembre 1985.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 267 bis del 13 novembre 1985.
Pres. PALADIN - Rel. MALAGUGINI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 ("Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie") promossi con due ordinanze emesse entrambe il 15 dicembre 1981 dal Tribunale di Roma nei procedimenti penali a carico di Bagnoli Riccardo e De Francesco Domenico ed altro, iscritte ai nn. 230 e 231 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 dell'anno 1984.
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che il Tribunale di Roma con le ordinanze in epigrafe ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 con riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Considerato che detta questione, relativa alla c.d. ultrattività delle norme penali finanziarie, è stata da questa Corte costituzionale dichiarata non fondata con sentenze nn. 164 del 1974 e 6 del 1978 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 279 del 1974; 89, 182 e 245 del 1975; 62 e 231 del 1976; 134 e 158 del 1977; 166 del 1980.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sollevate dal Tribunale di Roma con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere