˙ Ordinanza 255/1985 (ECLI:IT:COST:1985:255)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: PALADIN - Redattore:  - Relatore: MALAGUGINI
Camera di Consiglio del 01/10/1985;    Decisione  del 25/10/1985
Deposito del 04/11/1985;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  11130
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 255

ORDINANZA 25 OTTOBRE 1985

Deposito in cancelleria: 4 novembre 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 267 bis del 13 novembre 1985.

Pres. PALADIN - Rel. MALAGUGINI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 244 e 245 cod. proc. pen. promosso con l'ordinanza emessa il 20 novembre 1984 dal Pretore di Torre Annunziata nel procedimento penale a carico di Oliva Domenico ed altra, iscritta al n. 168 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'1 ottobre 1985 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Torre Annunziata dubita della legittimità costituzionale degli artt. 244 e 245 c.p.p., tuttora regolanti la procedura da seguire in caso di arresto in flagranza per reati di competenza del tribunale o della Corte d'assise, nella parte in cui - diversamente da quanto stabilito per i reati di competenza del pretore dal nuovo testo dell'art. 505 c.p.p., come sostituito dall'art. 3 della legge 27 luglio 1984, n. 397 - fissano per la convalida dell'arresto un termine più lungo e non prevedono che l'interrogatorio dell'arrestato sia fatto in pubblica udienza e che lo stesso non possa essere, prima di questa, tradotto in carcere;

che tale dubbio è prospettato - per altro senza specifica motivazione - in riferimento agli artt. 13 e 27 Cost., nonché , implicitamente, all'art. 3 Cost., sostenendosi, a tale riguardo, che la consistenza tra le due diverse discipline darebbe luogo a disparità di trattamento tra soggetti che si trovano nella medesima posizione processuale;

che, nel giudizio innanzi alla Corte, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza della sollevata questione.

Considerato che, stante la vacatio legis di centoventi giorni disposta dall'art. 5, secondo comma, della legge 27 luglio 1984, n. 397, l'ordinanza in questione, recante la data del 20 novembre 1984, risulta emessa prima che entrasse in vigore, e fosse quindi applicabile, la nuova disciplina di cui all'art. 3 della medesima legge assunta come parametro e, conseguentemente, quando ancora non poteva dirsi verificata - quanto alla procedura da osservarsi a seguito dell'arresto in flagranza per i reati di competenza del pretore - la parziale abrogazione delle disposizioni impugnate;

che, anche a tacere di tale circostanza, è assorbente il rilievo che manca nell'ordinanza il benché minimo riferimento alla fattispecie concreta, al punto che da essa non risulta né se il giudizio a quo abbia ad oggetto reati di competenza del pretore ovvero del tribunale o della Corte d'assise, né se, in questo secondo caso, fossero o meno ancora da compiersi gli atti (traduzione in carcere, interrogatorio e convalida dell'arresto) disciplinati dalla normativa impugnata, e se quindi il pretore rimettente avesse al riguardo conservato, ovvero esaurito, il proprio potere decisorio;

che, pertanto, risultando impossibile valutare gli effettivi termini di operatività, nel giudizio a quo, della normativa impugnata, la questione sollevata, in armonia con la costante giurisprudenza di questa Corte, deve essere dichiarata inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 244 e 245 c.p.p. sollevata in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost. dal pretore di Torre Annunziata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere