˙ Ordinanza 239/1985 (ECLI:IT:COST:1985:239)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: PALADIN - Redattore:  - Relatore: CONSO
Camera di Consiglio del 01/10/1985;    Decisione  del 11/10/1985
Deposito del 14/10/1985;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  11088
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 239

ORDINANZA 22 OTTOBRE 1985

Deposito in cancelleria: 25 ottobre 1985.

Pres. PALADIN - Rel. CONSO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 dicembre 1977 dal Pretore di Bracciano nel procedimento penale a carico di Grappasonni Rolando ed altro, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 dell'anno 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1985 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Bracciano, con ordinanza del 22 dicembre 1977, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 60 del codice di procedura penale, "nella parte in cui esclude dalla rimessione i reati di competenza del pretore che siano stati commessi dal conciliatore di un comune compreso nello stesso mandamento dell'ufficio competente a conoscerne";

e che nel giudizio è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 22 dicembre 1980, n. 879, il cui art. 4 ha espressamente abrogato l'art. 60 del codice di procedura penale, e ciò a corollario dell'art. 1, che, attraverso l'inserimento dell'art. 41- bis del codice di procedura penale, ha disciplinato ex novo la competenza per i procedimenti riguardanti magistrati;

e che il disposto del predetto art. 1, in forza di quanto espressamente statuito dall'art. 6, primo comma, della medesima legge n. 879 del 1980, si applica a tutti i procedimenti in corso che, come quello di specie, alla data di entrata in vigore di tale legge, non siano "già stati rimessi dalla Corte di cassazione";

che, pertanto, è necessario restituire gli atti al giudice a quo affinché la rilevanza della questione sollevata sia riesaminata alla stregua della normativa sopravvenuta.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bracciano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere