˙ Sentenza  238/1985 (ECLI:IT:COST:1985:238)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: PALADIN - Redattore:  - Relatore: ANDRIOLI
Camera di Consiglio del 09/10/1985;    Decisione  del 11/10/1985
Deposito del 14/10/1985;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  11087
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 238

SENTENZA 22 OTTOBRE 1985

Deposito in cancelleria: 25 ottobre 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 261 bis del 6 novembre 1985.

Pres. PALADIN - Rel. ANDRIOLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 668 cod. pen. promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1984 dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Ramerdi Amanzio ed altro iscritta al n. 873 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto in fatto:

1. - Con ordinanza emessa il 22 marzo 1984 (notificata e comunicata il 18 aprile 1984; pubblicata nella G. U. n. 7 bis del 9 gennaio 1985 e iscritta al n. 873 R.O. 1984) nel procedimento penale a carico di Amanzio Ramerdi e Aldo Addobbati imputati del delitto, di cui agli artt. 528 c.p. e 14 l. 21 aprile 1962 n. 161, e della contravvenzione di cui all'art. 668 c.p., il Tribunale di Firenze, sez. II penale, ha preso in esame l'eccezione d'incostituzionalità dell'art. 668 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla difesa degli imputati e l'ha giudicata rilevante e non manifestamente infondata sul riflesso che la impugnata disposizione punisce i soli spettacoli teatrali e cinematografici abusivi e non anche le stesse rappresentazioni se divulgate per mezzo di televisione specie se azionata da emittenti private per giunta non assoggettate ad alcuna forma di controllo preventivo; ritenuto che ragioni di economia processuale sconsigliavano la separazione in relazione al delitto di cui all'art. 528 c.p., ha disposto la sospensione dell'intero giudizio rimettendo gli atti alla Corte costituzionale.

2.1. - Avanti la Corte nessuno degli imputati si è costituito; ha invece spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato mediante atto depositato il 29 gennaio 1985 con il quale ha concluso per la inammissibilità e, in ipotesi, l'infondatezza della proposta questione.

2.2. - Nell'adunanza del 9 ottobre 1985 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione.

Considerato in diritto:

3.1. - Ritiene la Corte che le argomentazioni dell'Avvocatura erariale inducono a dire (non inammissibile ma) infondata la proposta questione, come quella che assume l'impunità di cui sono gratificate le trasmissioni televisive non autorizzate a modello al quale dovrebbero uniformarsi gli spettacoli cinematografici e teatrali, senza tenere nel debito conto che non può elevarsi a modello degli altri mezzi di espressione la disciplina di un solo mezzo di comunicazione. Principio affermato da questa Corte con sent. 168/1982 sul raffronto tra stampa ed altri mezzi di pubblicità a proposito del reato di diffamazione di cui erano imputati giornalisti e operatori della televisione; principio già affermato con sent. 42/1977 e ribadito con sent. 169/1985. Di talché sol la diversità delle disposizioni sospettate d'incostituzionalità induce a dire (non manifestamente infondata ma) infondata la proposta questione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 668 (rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive) c.p. sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 22 marzo 1984 (n. 873 R.O. 1984) del Tribunale di Firenze, sez. II penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere