N. 200
ORDINANZA 28 GIUGNO 1985
Deposito in cancelleria: 3 luglio 1985.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 167 bis del 17 luglio 1985.
Pres. ROEHRSSEN - Rel. BORZELLINO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, della legge 11 novembre 1983 n. 638 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), e art. 5 della legge 2 aprile 1968 n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie) promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1984 dal Pretore di Asti nel procedimento civile vertente tra Borio Secondo e Soc. SIP, iscritta al n. 991 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34/bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Rilevato che il giudice a quo ha sollevato in riferimento agli artt. 4, 35, 38 e 41 Cost. questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, della legge 11 novembre 1983 n. 638, concernente la disapplicazione della possibilità di operare lo "scorrimento" tra le categorie protette dalla legge 2 aprile 1968 n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie), norma, peraltro, abrogata con l'art. 1 sub 6/bis della legge 19 dicembre 1984 n. 863;
che, comunque, pregiudizialmente a detta questione, posta con riferimento specifico agli invalidi psichici, il giudice medesimo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968 n. 482 nella parte in cui esclude dal collocamento obbligatorio gli invalidi psichici predetti, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 38 e 41 Cost.
Ritenuto che questa Corte ha con sentenza n. 52 del 1985 dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968 n. 482;
che pertanto resta preclusa, allo stato, anche ogni altra indagine o provvedimento concernente l'art. 9, ultimo comma, della legge 11 novembre 1983 n. 638.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968 n. 482, nonché dell'art. 9, ultimo comma, della legge 11 novembre 1983 n. 638, sollevate con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere