N. 192
ORDINANZA 26 GIUGNO 1985
Deposito in cancelleria: 28 giugno 1985.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 161 bis del 10 luglio 1985.
Pres. ROEHRSSEN - Rel. REALE
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 114 del 19 aprile 1985.
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1985 il Giudice relatore Oronzo Reale.
Ravvisata la necessità di correggere errori materiali nell'epigrafe, nell'esposizione del fatto, nella motivazione e nel dispositivo occorsi nel testo depositato della sentenza n. 114 del 1985.
Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che nella sentenza n. 114 del 1985 siano corretti i seguenti errori materiali nel modo che segue:
1) nell'epigrafe, tra le parole "costituzionale" e "promossi", deve sostituirsi alla dizione contenuta nel testo pubblicato la seguente "dell'art. 1 del d.l. 18 ottobre 1983, n. 568, concernente " Proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali e dell'articolo unico della legge di conversione 9 dicembre 1983, n. 681 "";
2) nell'esposizione del fatto, a pag. 2, rigo 23, tra le parole "conversione" e "dell'art." inserire le parole "per violazione";
3) nell'esposizione del fatto, a pag. 6, rigo 3, deve leggersi "1964-1973" in luogo di "1963-1964"; e al rigo 17, "681" in luogo di "68";
4) nell'esposizione del fatto, a pag. 6, rigo 22, deve leggersi "ricorso" in luogo di "concorso";
5) nella motivazione, a pag. 11, rigo 18, tra le parole "comunali" e "impedisce" inserire le parole "nonché delle tesorerie comunali e provinciali";
6) nella motivazione, a pag. 13, rigo 10 e rigo 16, deve leggersi "lett. b" in luogo di "lett. c";
7) nel dispositivo, al rigo 4, deve leggersi "lett. b" in luogo di "lett. c";
8) nel dispositivo, al rigo 6, deve leggersi "tesorerie" in luogo di "esattorie".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere