˙ Ordinanza 184/1985 (ECLI:IT:COST:1985:184)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: ROEHRSSEN - Redattore:  - Relatore: PALADIN
Camera di Consiglio del 16/04/1985;    Decisione  del 11/06/1985
Deposito del 13/06/1985;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  10994
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 184

ORDINANZA 11 GIUGNO 1985

Deposito in cancelleria: 13 giugno 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 143 bis del 19 giugno 1985.

Pres. ROEHRSSEN - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 521 ("Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici"), promosso con ricorso del Presidente della Regione Toscana notificato il 25 settembre 1984, depositato in cancelleria il 2 ottobre 1984 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 1984.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 25 settembre 1984, la Regione Toscana ha impugnato il d.l. 29 agosto 1984, n. 521 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), per asserito contrasto con gli artt. 3, 77, 97 e 119 della Costituzione;

che, nel relativo giudizio, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza e la conseguente reiezione del ricorso.

Considerato che, per altro, le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili in quanto il decreto impugnato è nel frattempo decaduto per mancata conversione in legge nel termine prescritto dal comma terzo dell'art. 77 Cost. (cfr. sentenza 307/83; ordd. 349, 360- 363/1983); né giova a mantenerlo in vita la successiva legge 29 ottobre 1984, n. 720, che ne ha parzialmente riprodotto il contenuto con salvezza dei rapporti in base ad esso sorti, ai sensi dell'ultima parte del citato art. 77 (cfr. sentenze 59/1982 e 129/1985).

Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del d.l. 29 agosto 1984, n. 521 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), sollevate dalla Regione Toscana, con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 77, 97 e 119 Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere