˙ Sentenza  137/1985 (ECLI:IT:COST:1985:137)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: FERRARI
Camera di Consiglio del 06/02/1985;    Decisione  del 03/05/1985
Deposito del 09/05/1985;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  10884
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 137

SENTENZA 3 MAGGIO 1985

Deposito in cancelleria: 9 maggio 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 119 bis del 22 maggio 1985.

Pres. ELIA - Rel. FERRARI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 435 e 436 del cod. proc. pen. promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1977 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di Madia Nicola, iscritta al n. 73 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 dell'anno 1977.

Udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 1985 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto in fatto:

Il 18 gennaio 1977, nella fase dibattimentale di un procedimento penale che si celebrava innanzi al Tribunale di Bolzano, il Pubblico Ministero, preso atto che il difensore di parte civile - rivolgendosi allo stesso p.m. il quale, nellla propria requisitoria, aveva affermato che il discorso dello stesso difensore aveva odore corporativo - lo aveva apostrofato con la frase "Lei ha un pessimo odorato", chiedeva al Presidente del collegio di contestare al difensore di parte civile il reato di cui all'art. 343, primo comma, c.p. (oltraggio a magistrato in udienza), e di ordinarne l'arresto immediato.

Il Tribunale, decidendo sulle richieste del p.m., emetteva ordinanza con la quale sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 435 e 436 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., sospendendo altresì il giudizio per il reato di oltraggio a magistrato in udienza e respingendo la richiesta di mandato di arresto.

Ad avviso del Tribunale di Bolzano "le norme contenute negli artt. 435 e 436 c.p.p., nell'ipotesi di oltraggio a magistrato in udienza - reato per il quale è competente, per rimessione, altro Ufficio, ai sensi dell'art. 60 c.p.p. - impongono, a semplice richiesta del p.m., anche se parte lesa, l'obbligatorietà del mandato di arresto, non consentendo al giudice alcuna valutazione immediata nel merito". E ciò sarebbe in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 13 Cost..

In ordine alla rilevanza il Tribunale osserva, testualmente, che "la decisione su tale questione di legittimità costituzionale è influente sulla prosecuzione del giudizio relativamente alla libertà personale dell'imputato".

Non si sono costituite parti private né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto:

La questione è inammissibile, sia per irrilevanza, sia per contraddittorietà.

Il giudice a quo, a parte la considerazione che, disattendendo in concreto la richiesta del pubblico ministero, si è astenuto dal disporre l'arresto, sicché la doglianza risulta svuotata di contenuto, ha fatto nell'ordinanza riferimento del tutto privo di motivazione ai principi costituzionali d'eguaglianza e di libertà personale, nel senso che non è andato oltre la semplice indicazione degli articoli, in cui i detti principi sono contenuti. Non sembra, inoltre, che l'affermazione, secondo cui la pronuncia di questa Corte sarebbe "influente sulla prosecuzione del giudizio relativamente alla libertà personale dell'imputato", si addica al caso di specie, in cui l'imputato non è stato privato della libertà personale ed il giudizio dev'essere rimesso ad altro giudice ai sensi dell'art. 60 c.p.p..

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità della questione, di legittimità costituzionale degli artt. 435 e 436 cod. proc. pen. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., dal Tribunale di Bolzano con ordinanza in data 18 gennaio 1977 (reg. ord. n. 73 del 1977).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere