N. 100
ORDINANZA 29 MARZO 1985
Deposito in cancelleria: 1 aprile 1985.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 85 bis del 10 aprile 1985.
Pres. ROEHRSSEN - Rel. BUCCIARELLI DUCCI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presi dente - AVV. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, recante "Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali", promosso con ricorso del Presidente della Regione Emilia-Romagna, notificato il 1 dicembre 1984, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 47 del registro ricorsi 1984.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che la Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta regionale, ha sollevato con il ricorso indicato in epigrafe questione principale di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dell'art. 3 d.l. 30 ottobre 1984, n. 726 (misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), nella parte in cui prevede disposizioni dettagliate dirette a regolare analiticamente la materia delle assunzioni e della formazione professionale; per il dubbio che tali disposizioni invadano la sfera di competenza legislativa delle Regioni.
Considerato, tuttavia, che il ricorso, notificato il 1 dicembre 1984, è stato depositato nella Cancelleria della Corte costituzionale il 17 dicembre 1984, e quindi oltre il termine di dieci giorni stabilito dall'ultimo comma dell'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.l. 30 ottobre 1984, n. 726 sollevata dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere