N. 98
ORDINANZA 3 APRILE 1984
Deposito in cancelleria: 5 aprile 1984.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 102 dell'11 aprile 1984.
Pres. ELIA - Rel. CORASANITI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) e successive modificazioni e art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1981 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Torino sul ricorso dell'INA, iscritta al n. 820 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 108 del 1983;
udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che, con ordinanza del 4 giugno 1981, la Commissione tributaria di secondo grado di Torino ha sollevato questione di legittimità degli artt. 6 e 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, concernente la " Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili", e successive modificazioni, e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, modificativo del detto art. 14 della legge n. 643 del 1972, per contrasto con gli artt. 3, 42 e 53 Cost.;
che l'ordinanza di rimessione, quanto alla controversia oggetto del giudizio a quo, si limita a esporre in fatto che trattavasi nella specie di INVIM decennale con riferimento a un immobile sito in Torino, Via dei Mille n. 7, e che analoga eccezione di illegittimità costituzionale era stata sollevata dall'INA (Istituto nazionale delle assicurazioni) nel giudizio di primo grado;
che l'ordinanza stessa, quanto all'oggetto della questione di legittimità costituzionale, si limita a indicare, a fronte delle norme parametro 3, 42 e 53 Cost., le disposizioni fonte delle norme impugnate, disposizioni concernenti i criteri per la determinazione dell'incremento di valore al quale si riferisce l'imposizione tributaria, e a soggiungere che una di esse, l'art. 14 della legge n. 643 del 1972, è stata dichiarata illegittima con sentenza di questa Corte 7 novembre 1979, n. 126 nella parte in cui è in contrasto con l'art. 3 Cost., rimanendo quindi impregiudicata rispetto alle altre norme parametro, ed è stata abrogata con decreto legge 12 novembre 1979, n. 571, rimanendo quindi operante per i rapporti sorti medio tempore;
che in tal modo non è stato soddisfatto il precetto dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, perché le suddette indicazioni, oltre a non consentire l'esatta individuazione dell'oggetto della questione di legittimità costituzionale - come e perché le norme impugnate siano in contrasto con gli artt. 42 e 53 e, residualmente, con l'art. 3 Cost. - non consentono il controllo sulla valutazione, da parte del giudice a quo, della rilevanza della questione stessa;
che pertanto la questione di legittimità costituzionale suindicata va dichiarata manifestamente inammissibile
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza del 4 giugno 1981 dalla Commissione tributaria di secondo Prado di Torino.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.