N. 93
ORDINANZA 3 APRILE 1984
Deposito in cancelleria: 5 aprile 1984.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 102 dell'11 aprile 1984.
Pres. e rel. ELIA
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 13 luglio 1965, n. 836 (Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria ed ai custodi in materia penale) promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1977 dal Pretore di Bologna sulla richiesta di liquidazione proposta da Ratta Andrea, iscritta al n. 518 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 dell'anno 1978;
udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 13 luglio 1965, n. 836, nella parte in cui prevede per i testimoni un'indennità troppo esigua e non differenziata secondo l'impegno richiesto, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Considerato che la questione è stata sollevata in sede di liquidazione dell'indennità al testimone e non nel corso del giudizio, come invece richiede l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 13 luglio 1965, n. 836, sollevata dalla ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.