N. 73
ORDINANZA 8 MARZO 1984
Deposito in cancelleria: 14 marzo 1984.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 81 del 21 marzo 1984.
Pres. ELIA - Rel. SAJA
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 189, comma primo, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1981 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Toso Alessandro, iscritta al n. 161 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 227 del 1982;
udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Toso Alessandro, imputato di insubordinazione continuata con ingiuria e minaccia nei confronti di superiore ufficiale, il Tribunale militare territoriale di Padova ha impugnato, con l'ordinanza indicata in epigrafe, l'art. 189, primo comma (reato di insubordinazione con ingiuria o minaccia contro un superiore ufficiale), del codice penale militare di pace, assumendone il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Considerato che la questione è già stata decisa con la sentenza n. 103 dell'anno 1982, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione di legge sopra indicata.
Che successivamente la questione è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanze nn. 193 e 236 del 1982 e n. 236 del 1983.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 189, primo comma, c.p.m.p. nella parte in cui prevede la reclusione militare da tre a sette anni per il reato di insubordinazione con ingiuria o minaccia contro un superiore ufficiale, questione sollevata dal Tribunale militare territoriale di Padova, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe e già decisa da questa Corte con la suindicata sentenza n. 103 del 1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.