˙ Ordinanza 71/1984 (ECLI:IT:COST:1984:71)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: ROEHRSSEN
Camera di Consiglio del 23/11/1983;    Decisione  del 08/03/1984
Deposito del 14/03/1984;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14747 14748
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 71

ORDINANZA 8 MARZO 1984

Deposito in cancelleria: 14 marzo 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 81 del 21 marzo 1984.

Pres. ELIA - Rel. ROEHRSSEN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROERRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo, della legge della Regione Sicilia 10 agosto 1978, n. 35 (Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure) promosso con ordinanza emessa il 30 luglio 1982 dal Pretore di Caltanissetta nel procedimento civile vertente tra Toma Diego ed altri c/il Comune di Milena, iscritta al n. 707 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 del 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto che il Pretore di Caltanissetta, con ordinanza 30 luglio 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione siciliana 10 agosto 1978, n. 35 ("Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure"), in riferimento agli artt. 42 e 97 Cost., prospettando altresì che debba ritenersi ancora in vita - e che sia competente a decidere la questione - l'Alta Corte per la Regione siciliana.

Ritenuto che con sentenza n. 38 del 1957 è stato già statuito che a norma dell'art. 134 Cost. questa Corte è l'unico giudice della legittimità costituzionale delle leggi, sia statali che regionali, essendo stato abrogato dalla Costituzione l'art. 25 dello Statuto siciliano.

Considerato che non sussistono ragioni per discostarsi da tale decisione.

Ritenuto, quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale siciliana 10 agosto 1978, n. 35, che il giudice a quo deduce la violazione degli artt. 42 e 97 Cost. sotto il profilo che la norma impugnata - attribuendo al sindaco, in materia di opere pubbliche di competenza dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane, la competenza ad emanare provvedimenti di occupazione d'urgenza, espropriazione e determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione - detterebbe una disciplina contraria al principio d'imparzialità della P.A., per essere il sindaco organo dell'ente interessato a detti provvedimenti così svuotandosi la proprietà privata da ogni garanzia.

Considerato che questione analoga, relativa all'art. 13 della legge della Regione Lazio 17 agosto 1974, n. 41 ("Norme per l'accelerazione delle procedure in materia di opere pubbliche") - il quale contiene una disposizione simile a quella dettata dalla norma impugnata - è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 319 del 1983, in riferimento all'art. 97 Cost.

Considerato che non sono prospettati argomenti che possano indurre ad una decisione diversa riguardo alla norma in esame e che la sua conformità all'art. 97 porta ad escludere anche la dedotta violazione dell'art. 42, essendo assicurato il "giusto procedimento" nell'espropriazione.

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale siciliana 10 agosto 1978, n. 35 ("Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure"), sollevata con ordinanza 30 luglio 1982 dal Pretore di Caltanissetta, in riferimento agli artt. 42 e 97 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.