˙ Ordinanza 284/1984 (ECLI:IT:COST:1984:284)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: ELIA
Camera di Consiglio del 29/02/1984;    Decisione  del 06/12/1984
Deposito del 12/12/1984;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  15826
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 284

ORDINANZA 6 DICEMBRE 1984

Deposito in cancelleria: 12 dicembre 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 348 del 19 dicembre 1984.

Pres. e Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1901 codice civile promosso con l'ordinanza emessa il 21 dicembre 1981 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra S.L.P. Assicurazioni e Aulisio Paolo, iscritta al n. 947 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1901 cod. civ., nella parte in cui sancisce che l'assicuratore, in caso di mancato anticipato pagamento del premio, può, decorso il quindicesimo giorno dalla scadenza, sospendere la prestazione, richiedere l'adempimento e agire per la riscossione nei successivi sei mesi.

Considerato che analoga questione è stata ritenuta non fondata con sentenza n. 18 del 1975;

che il Pretore ritiene di riproporla perché la decisione della Corte avrebbe indebitamente spostato la prospettiva interpretativa, assumendo a giustificazione del sistema il rapporto contrattuale tra assicuratore e massa degli assicurati e non tra singolo assicuratore e assicurato;

che al contrario la sentenza citata, richiamando la particolare struttura del contratto d'assicurazione, ha esaurientemente dimostrato che l'equilibrio tecnico ed economico del negozio si realizza tra l'insieme dei rischi assunti dall'assicuratore e l'insieme dei premi dovuti dagli assicurati, e non invece nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1901 cod. civ., sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere