N. 276
ORDINANZA 3 DICEMBRE 1984
Deposito in cancelleria: 6 dicembre 1984.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 341 del 12 dicembre 1984.
Pres. ELIA - Rel. CORASANITI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Dott. BRUNETTO BUCCIARFLLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile), promosso con l'ordinanza emessa il 9 gennaio 1981 dal Pretore di Varallo nel procedimento penale a carico di ignoti, iscritta al n. 198 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 dell'anno 1981.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che, nel corso di procedimento penale a carico di ignoti, il Pretore di Varallo ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile), così come integrati dal D.M. 7 giugno 1973 (Approvazione e pubblicazione di Tabella UNI-CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083), in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., nella parte in cui la normativa denunciata esclude dall'ambito di applicazione delle prescrizioni di sicurezza gli apparecchi del tipo A) di cui alla tabella UNI-CIG 7166.73 punto 2.2.2. del D.M. citato (e cioè gli apparecchi di riscaldamento indipendenti non collegati ad un condotto o ad un dispositivo speciale per l'evacuazione dei prodotti della combustione), con conseguente inapplicabilità della sanzione penale di cui all'art. 5 della legge n. 1083 del 1971 ai produttori di siffatti apparecchi, esonerati dall'osservanza delle misure per la salvaguardia della sicurezza, previste per le apparecchiatura del tipo B) e C);
che, con l'ordinanza in esame, questa Corte viene in definitiva, sollecitata a completare, con una decisione additiva, la disciplina penale delineata - in modo che il giudice a quo ritiene lacunoso - dalla legge n. 1083 del 1971 integrata dal D.M. 7 giugno 1973, estendendo la sfera di applicazione della normativa alla realizzazione degli apparecchi del tipo A) sopra richiamati;
che, con costante giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo ordinanza n. 11 dell'anno 1984), iniziative dirette a sollecitare pronunce additive siffatte in materia penale sono state ritenute inammissibili, sicché appare manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale al detto fine sollevata dal giudice a quo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, integrati dal D.M. 7 giugno 1973, sollevata dal Pretore di Varallo con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRACESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere