N. 265
ORDINANZA 27 NOVEMBRE 1984
Deposito in cancelleria: 3 dicembre 1984.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 341 del 12 dicembre 1984.
Pres. ELIA - Rel. GALLO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario") promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 aprile 1983 dalla Commissione Tributaria di 1 grado di Ascoli Piceno sul ricorso di Mariani Sandro, iscritta al n. 814 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 1 marzo 1982 dalla Commissione Tributaria di grado di Novara sul ricorso di Bazzano Giuseppe, iscritta al n. 216 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 224 dell'anno 1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che la Commissione Tributaria di 1 grado di Novara, con ord. 1 marzo 1982, pervenuta a questa Corte soltanto il 14 febbraio 1984 (n. 216/84), e la Commissione Tributaria di 2 grado di Ascoli Piceno con ord. 26 aprile 1983 (n. 814/83) hanno sollevato la stessa questione incidentale di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 17 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 ritenendolo incompatibile cogli artt. 53 e 97 Cost. e - secondo l'ord. 216/84 - anche coll'art. 113, mentre per l'ord. 814/83 (che esclude il 113) anche coll'art. 24 Cost. e ciò nella parte in cui sanziona l'improcedibilità del ricorso per mancata allegazione di una sua copia,
che è intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che sia dichiarata l'infondatezza della questione.
Considerato che, trattandosi di un'identica questione, i giudizi possono essere riuniti,
che, nonostante una delle ordinanze (814/83) faccia riferimento in motivazione al d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, come quello che avrebbe "modificato" l'impugnato art. 17, in realtà non ne tiene alcun conto in quanto mostra di ritenere che la modifica si applichi dal 1 gennaio 1982, data della decorrenza della vigenza del decreto,
che, al contrario, trattandosi di norma di carattere processuale, essa dev'essere applicata ai procedimenti in corso, tanto più che non si tratta di semplice "modifica" ma addirittura di "sostituzione" integrale, operata dall'art. 8 del sopravvenuto decreto,
che l'ord. 216/84 non ha nemmeno rilevato la detta sopravvenienza, colla quale il legislatore ha riparato proprio a quanto viene lamentato dai Giudici di merito, eliminando ogni sanzione per la mancata allegazione della copia del ricorso,
che, pertanto, la sollevata questione non ha più alcun fondamento.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi indicati in epigrafe, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sollevata dalla Commissione Tributaria di 1 grado di Novara con ord. 1 marzo 1982 (pervenuta alla Corte il 14 febbraio 1984: reg. ord. 216/84), e dalla Commissione Tributaria di 2 grado di Ascoli Piceno con ord. 26 aprile 1983 (n. 814/83), con riferimento agli artt. 24, 53, 97 e 113 Cost..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere