˙ Ordinanza 260/1984 (ECLI:IT:COST:1984:260)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: ELIA
Camera di Consiglio del 13/06/1984;    Decisione  del 27/11/1984
Deposito del 03/12/1984;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  15822
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 260

ORDINANZA 27 NOVEMBRE 1984

Deposito in cancelleria: 3 dicembre 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 341 del 12 dicembre 1984.

Pres. e Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) promosso con l'ordinanza emessa il 12 aprile 1983 dal Tribunale di Padova nel procedimento penale a carico di Cappello Giuseppe iscritta al n. 790 del registro ordinanza 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1984.

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Tribunale di Padova con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui non assoggettano alla disciplina della detenzione di modiche quantità di stupefacenti la coltivazione di modiche quantità, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che identica questione è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 231 del 1982;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere