˙ Ordinanza 258/1984 (ECLI:IT:COST:1984:258)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: ELIA
Camera di Consiglio del 14/03/1984;    Decisione  del 27/11/1984
Deposito del 03/12/1984;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  16251
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 258

ORDINANZA 27 NOVEMBRE 1984

Deposito in cancelleria: 3 dicembre 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 341 del 12 dicembre 1984.

Pres. e Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 12, 26, 28, 71 e 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 febbraio 1983 dal Tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di Bullo Maurizio, iscritta al n. 276 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 2 febbraio 1983 dal Tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Bonvicini Marco Luca ed altro, iscritta al n. 687 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 dell'anno 1984.

Udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Tribunale di Venezia e di Pisa con le ordinanze in epigrafe hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, 26, 28, 71 e 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui tale complesso normativo assoggetta allo stesso trattamento punitivo chi coltivi modiche quantità di sostanze stupefacenti e chi coltivi quantità non modiche.

Considerato che identica questione è stata dichiarata manifestamente infondata dall'ordinanza n. 231 del 1982;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, 26, 28, 71 e 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sollevata dalle ordinanze in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere