N. 258
ORDINANZA 27 NOVEMBRE 1984
Deposito in cancelleria: 3 dicembre 1984.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 341 del 12 dicembre 1984.
Pres. e Rel. ELIA
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 12, 26, 28, 71 e 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 febbraio 1983 dal Tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di Bullo Maurizio, iscritta al n. 276 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 2 febbraio 1983 dal Tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Bonvicini Marco Luca ed altro, iscritta al n. 687 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 dell'anno 1984.
Udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Tribunale di Venezia e di Pisa con le ordinanze in epigrafe hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, 26, 28, 71 e 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui tale complesso normativo assoggetta allo stesso trattamento punitivo chi coltivi modiche quantità di sostanze stupefacenti e chi coltivi quantità non modiche.
Considerato che identica questione è stata dichiarata manifestamente infondata dall'ordinanza n. 231 del 1982;
che non vengono addotti argomenti nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, 26, 28, 71 e 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sollevata dalle ordinanze in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere