˙ Sentenza  256/1984 (ECLI:IT:COST:1984:256)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: PALADIN
Camera di Consiglio del 30/10/1984;    Decisione  del 27/11/1984
Deposito del 03/12/1984;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  11459
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 256

SENTENZA 27 NOVEMBRE 1984

Deposito in cancelleria: 3 dicembre 1984.

Pres. ELIA - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il 16 marzo 1977 e riapprovata il 16 giugno 1977 dal Consiglio regionale della Campania, recante "Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1976", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 6 luglio 1977, depositato in cancelleria il 16 luglio successivo ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1977.

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto in fatto:

1. - Con ricorso notificato il 6 luglio 1977, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Campania recante "variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1976", approvata il 16 marzo, riapprovata il 16 giugno e comunicata il 21 giugno 1977. Secondo il ricorrente, la legge in questione sarebbe infatti in contrasto con gli artt. 81, quarto comma, 117 e 119 della Costituzione, "in relazione agli artt. 30 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, 5 e 15 u.c. della legge 19 maggio 1976 n. 335"; e, più precisamente, violerebbe il "principio di annualità del bilancio", disponendo variazioni al bilancio 1976 "quando il relativo esercizio era già da tempo scaduto e quando erano da tempo scaduti tutti i termini "previsti a tal fine dalla citata legge n. 335, recante "principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni".

Per contro, la costituita Regione Campania ha chiesto il rigetto del ricorso, affermando "la piena conformità dell'impugnata l. regionale sia alla Costituzione che allo Statuto e ad ogni altra legge sulla contabilità".

2. - Con successiva memoria, l'Avvocatura generale dello Stato ha peraltro richiesto che la Corte dichiari cessata la materia del contendere, essendo "venuto meno l'oggetto del ricorso a suo tempo presentato".

Considerato in diritto:

Conformemente alla richiesta avanzata dall'Avvocatura dello Stato, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

Con delibera del 19 aprile 1978, depositata dall'Avvocatura stessa, il Consiglio regionale della Campania ha infatti revocato la delibera n. 75/4 del 16 giugno 1977, avente ad oggetto le impugnate variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1976. A questo punto, dunque, la legge in discussione non è più suscettibile di venire promulgata, né di produrre alcuno degli effetti lesivi prospettati dal ricorso.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere