˙ Ordinanza 23/1984 (ECLI:IT:COST:1984:23)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: ELIA
Camera di Consiglio del 07/12/1983;    Decisione  del 19/01/1984
Deposito del 07/02/1984;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  15790
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 23

ORDINANZA 19 GENNAIO 1984

Deposito in cancelleria: 7 febbraio 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 46 del 15 febbraio 1984.

Pres. e Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 71, in relazione agli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), promosso con ordinanza emessa il 9 agosto 1982 dal Tribunale di Como, nel procedimento penale a carico di Lombardi Massimo, iscritta al n. 724 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 dell'anno 1983.

Udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Tribunale di Como con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, in relazione agli artt. 72 e 80, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui assoggetta a sanzione penale chi importa modiche quantità di sostanze stupefacenti, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

considerato che analoga questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 170/1982 e manifestamente infondata con ordinanza n. 231/1982.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, in relazione agli artt. 72 e 80, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.