N. 228
ORDINANZA 13 LUGLIO 1984
Deposito in cancelleria: 25 luglio 1984.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 211 del 1 agosto 1984.
Pres. ELIA - Rel. FERRARI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1980 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Cremona sul ricorso di Mariani Gabriele iscritta al n. 147 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 144 dell'anno 1981;
udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che con ordinanza in data 18 dicembre 1980 (R. O. n. 147/81) la Commissione tributaria di secondo grado di Cremona ha sollevato, in riferimento all'art. 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, nella parte in cui prevede che l'incremento di valore imponibile ai fini dell'INVIM sia determinato con riguardo al valore venale del bene anziché al corrispettivo effettivamente versato, quand'anche questo ultimo sia inferiore al valore di mercato;
considerato che identica questione di legittimità costituzionale è stata già dichiarata non fondata con sentenza n. 72 del 1982 e che in ordinanza non vengono addotti motivi diversi o ulteriori rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, in riferimento all'art. 53 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Cremona con ordinanza in data 18 dicembre 1980 (R.O. n. 147/1981).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere