˙ Ordinanza 204/1984 (ECLI:IT:COST:1984:204)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: CONSO
Camera di Consiglio del 13/06/1984;    Decisione  del 09/07/1984
Deposito del 11/07/1984;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14793
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 204

ORDINANZA 9 LUGLIO 1984

Deposito in cancelleria: 11 luglio 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 197 del 18 luglio 1984.

Pres. ELIA - Rel. CONSO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1983 dal Pretore di Legnano nei procedimenti penali riuniti a carico di Schipani Giuseppe iscritta al n. 408 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260 dell'anno 1983.

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Pretore di Legnano, con ordinanza del 21 marzo 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui esclude la possibilità di dichiarare estinto un reato punito con la sola multa, previa applicazione, su richiesta dell'imputato, della sanzione sostitutiva della "pena pecuniaria di pari importo";

b) dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 in riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost., nella parte in cui impedisce al giudice di applicare la sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato e di pronunciare conseguentemente l'estinzione del reato quando il pubblico ministero di udienza abbia espresso parere sfavorevole;

considerato che la questione sub a) è stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 148 del 1984, in quanto la "risoluzione del problema prospettato non rientra nei poteri di questa Corte ma spetta al legislatore";

e che la questione sub b) è stata già decisa dalla Corte con la sentenza n. 120 del 1984, che l'ha dichiarata non fondata "nei sensi di cui in motivazione", ed è poi stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 203 del 1984.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata, in riferimento all'art. 3 della costituzione, dal Pretore di Legnano con ordinanza del 21 marzo 1983;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Legnano con ordinanza del 21 marzo 1983.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere