˙ Ordinanza 196/1984 (ECLI:IT:COST:1984:196)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: REALE O.
Camera di Consiglio del 14/03/1984;    Decisione  del 09/07/1984
Deposito del 11/07/1984;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14790
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 196

ORDINANZA 9 LUGLIO 1984

Deposito in cancelleria: 11 luglio 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 197 del 18 luglio 1984.

Pres. ELIA - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 (Concessione di amnistia per reati tributari), promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1983 dal tribunale di Prato nei procedimenti penali a carico di Campani Diego ed altro, iscritta al n. 264 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 dell'anno 1983.

Udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Considerato che, con ordinanza datata 3 febbraio 1983 (reg. ord. n. 264 del 1983), il tribunale di Prato ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, nella parte in cui detta norma non prevede l'applicabilità dell'amnistia per reati finanziari anche ai contribuenti nei confronti dei quali sia già intervenuto accertamento definitivo da parte del competente ufficio, per pretesa violazione del principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione;

rilevato che l'ordinanza di rinvio non contiene alcun riferimento alla fattispecie concreta e che la rilevanza della questione è affermata in maniera apodittica, senza alcuna motivazione al riguardo;

ritenuto pertanto che è stata così elusa la prescrizione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di esporre, nell'ordinanza di rinvio, i termini e i motivi della questione;

che, conseguentemente, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 127 del 1983; ordinanze nn. 130, 140, 257, 258, 259 e 344 del 1983) la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza del tribunale di Prato del 3 febbraio 1983, di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere