˙ Ordinanza 185/1984 (ECLI:IT:COST:1984:185)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: CONSO
Camera di Consiglio del 11/01/1984;    Decisione  del 21/06/1984
Deposito del 27/06/1984;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  15816
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 185

ORDINANZA 21 GIUGNO 1984

Deposito in cancelleria: 27 giugno 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 183 del 4 luglio 1984.

Pres. ELIA - Rel. CONSO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - AVV. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 maggio 1982 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra s.r.l. Immobiliare Tre Monti e Raccanelli G. Carlo, iscritta al n. 431 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 29 gennaio 1982 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Rendina Marcello e Zuccari Silvia, iscritta al n. 445 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 dell'anno 1983;

3) ordinanza emessa il 15 aprile 1983 dal Pretore di Vicenza nel procedimento civile vertente tra s.a.s. A. Tombel e f.lli e s.p.a. Impresa di costruzioni G. Schiavo, iscritta al numero 529 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 315 dell'anno 1983;

4) ordinanza emessa l'8 marzo 1983 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra INPS e s.p.a. Banco di Roma, iscritta al n. 633 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 329 dell'anno 1983;

visto l'atto di costituzione dell'INPS, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Rilevato che i giudici a quibus hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 69, settimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 della stessa legge, quale modificato dall'articolo 1 bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93, facendo riferimento ora al solo art. 69, settimo comma, ora al complesso di dette norme;

e che le censure proposte investono, nella sostanza, il combinato disposto degli artt. 69, settimo comma, e 73 della legge n. 392 del 1978, quest'ultimo quale modificato dal predetto articolo 1 bis del decreto legge n. 21 del 1979, nella parte in cui - per le ipotesi di recesso dai contratti di locazione di immobili adibiti ad una delle attività indicate nell'art. 27, numeri 1 e 2, della legge 27 luglio 1978, n. 392, soggetti a proroga ai sensi dell'art. 67 della stessa legge - pone a carico del locatore l'obbligo di corrispondere al conduttore un'indennità per l'avviamento commerciale nella misura di diciotto mensilità sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche;

ritenuto che, stante la sostanziale identità delle questioni proposte, i giudizi vanno riuniti e congiuntamente decisi;

considerato che la questione è stata già decisa con la sentenza n. 300 del 1983 e che nelle ordinanze di rimessione non si trovano argomenti nuovi rispetto a quelli indicati dalla Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art 69, settimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 della stessa legge 27 luglio 1978, n. 392, quale modificato dall'art. 1 bis del decreto legge 30 gennaio 19791 n. 21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 42 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere