˙ Ordinanza 18/1984 (ECLI:IT:COST:1984:18)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: ROEHRSSEN
Camera di Consiglio del 16/11/1983;    Decisione  del 19/01/1984
Deposito del 07/02/1984;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  15786
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 18

ORDINANZA 19 GENNAIO 1984

Deposito in cancelleria: 7 febbraio 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 46 del 15 febbraio 1984.

Pres. ELIA - Rel. ROEHRSSEN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n 967 (Norme per il riordinamento della indennità mensile per servizio d'istituto dovuta alle forze di polizia ed al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria), modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 giugno 1982 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna sul ricorso proposto da Giambroni Loreto ed altri contro il Comitato di Controllo di Cagliari sugli atti degli Enti locali presso l'Assessorato agli Enti locali della Regione Sardegna ed altri, iscritta al n. 780 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 6 aprile 1983,

2) ordinanza emessa il 6 ottobre 1982 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso proposto da Rotelli Duilio ed altri contro il Consorzio Intercomunale per il servizio di vigilanza urbana di Schio ed altra, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 6 luglio 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.

Rilevato che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 ("Norme per il riordinamento dell'indennità mensile per il servizio d'istituto dovuta alle forze di polizia e al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria"), modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054 ("Norme per il riordinamento dell'indennità mensile per servizi d'istituto dovuta alle forze di polizia ed al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria"), in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione;

ritenuto che con dette ordinanze si lamenta - deducendone il contrasto con le menzionate norme costituzionali - che dall'indennità prevista dalle norme impugnate siano stati esclusi i vigili urbani con qualifica di agenti di p.s.;

considerato che questione in tutto identica è stata ritenuta non fondata con la sentenza n. 229 del 1983 e che dalle ordinanze in esame non emergono elementi nuovi, tali da indurre la Corte ad una diversa decisione

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969. n. 967 ("Norme per il riordinamento dell'indennità mensile per il servizio di istituto dovuta alle forze di polizia e al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria"), modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054 ("Norme per il riordinamento dell'indennità mensile per servizi d'istituto dovuta alle forze di polizia e al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria"), sollevata con ordinanze 2 giugno 1982 del TAR per la Sardegna e 16 ottobre 1983 del TAR per il Veneto di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.