N. 165
ORDINANZA 5 GIUGNO 1984
Deposito in cancelleria: 7 giugno 1984.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 162 del 13 giugno 1984.
Pres. ELIA - Rel. ROEHRSSEN
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 ("Norme per il riordinamento dell'indennità mensile per il servizio di istituto dovuta alle forze di polizia e al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria"), modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054 ("Norme per il riordinamento dell'indennità mensile per servizi d'istituto dovuta alle forze di polizia e al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria"), promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 1982 dal TAR per il Veneto sul ricorso di Professione Rizzieri ed altri contro Comune di Vicenza, iscritta al n. 766 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 342 dell'anno 1983.
Udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
Rilevato che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 ("Norme per il riordinamento dell'indennità mensile per il servizio di istituto dovuta alle forze di polizia e al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria"), modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054 ("Norme per il riordinamento dell'indennità mensile per servizi d'istituto dovuta alle forze di polizia e al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria"), in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione;
ritenuto che con detta ordinanza si lamenta - denunciandone il contrasto con le menzionate norme costituzionali - che dall'indennità prevista dalle norme impugnate siano stati esclusi i vigili urbani con qualifica di agenti di p.s.;
considerato che questione identica è stata ritenuta non fondata con la sentenza n. 229 del 1983 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 18 e 54 del 1984;
che dall'ordinanza in esame non emergono elementi nuovi, tali da indurre la Corte ad una diversa decisione;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative peri giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 ("Norme per il riordinamento dell'indennità mensile per il servizio d'istituto dovuta alle forze di polizia e al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria"), modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054 ("Norme per il riordinamento dell'indennità mensile per servizio d'istituto dovuta alle forze di polizia e al personale dell'Amministrazione penitenziaria"), sollevata con ordinanza 6 ottobre 1982 dal TAR per il Veneto di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere