˙ Ordinanza 163/1984 (ECLI:IT:COST:1984:163)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: ROEHRSSEN
Camera di Consiglio del 11/04/1984;    Decisione  del 05/06/1984
Deposito del 07/06/1984;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14783
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 163

ORDINANZA 5 GIUGNO 1984

Deposito in cancelleria: 7 giugno 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 162 del 13 giugno 1984.

Pres. ELIA - Rel. ROEHRSSEN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 314 e 476 del codice penale in relazione agli artt. 1 e 25 del r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia) promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1983 dal G.I. del Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Musso Pier Carlo, iscritta al n. 538 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 322 dell'anno 1983.

Udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.

Rilevato che il Tribunale di Torino, con ordinanza emessa il 15 aprile 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 314 e 476 cod. pen. in relazione agli artt. 1 e 25 r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 ("Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia"), in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione;

considerato che l'ordinanza di rinvio non contiene né un accenno alla fattispecie concreta, né la motivazione sulla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nella causa di merito;

ritenuto, pertanto, che non è stata rispettata la prescrizione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 che impone al giudice a quo di esporre, nell'ordinanza di rinvio termini e motivi della questione; che, di conseguenza, in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanze nn. 6 e 7 del 1984, n. 299 del 1983), la questione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di motivazione della rilevanza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 314 e 476 cod. pen., sollevata, in relazione agli artt. 1 e 25 del r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 ("Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia") e in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., con ordinanza 15 aprile 1983 del Tribunale di Torino.

Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere