˙ Ordinanza 15/1984 (ECLI:IT:COST:1984:15)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: ROEHRSSEN
Camera di Consiglio del 16/11/1983;    Decisione  del 19/01/1984
Deposito del 07/02/1984;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  15785
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 15

ORDINANZA 19 GENNAIO 1984

Deposito in cancelleria: 7 febbraio 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 46 del 15 febbraio 1984.

Pres. ELIA - Rel. ROEHRSSEN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento all'art. 10, comma secondo, n. 14, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Legge delega sulla riforma tributaria), promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1981 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Di Maggio Michele contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 811 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 del 31 marzo 1982.

Visti l'atto di costituzione di Di Maggio e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.

Rilevato che la Corte di cassazione, con ordinanza 2 luglio 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario") - nella parte in cui prevede il ricorso alla Commissione centrale tributaria per le questioni di fatto diverse dalla valutazione estimativa - in riferimento all'art. 76 della Costituzione e in relazione all'art. 10, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

considerato che la medesima questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 57 del 1982;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario"), sollevata dalla Corte di cassazione, con ordinanza 2 luglio 1981, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.