˙ Ordinanza 118/1984 (ECLI:IT:COST:1984:118)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: PALADIN
Camera di Consiglio del 14/03/1984;    Decisione  del 12/04/1984
Deposito del 18/04/1984;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  15096
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 118

ORDINANZA 12 APRILE 1984

Deposito in cancelleria: 18 aprile 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 115 del 26 aprile 1984.

Pres. ELIA - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 8 della legge regionale approvata il 16 novembre 1983 dall'Assemblea regionale siciliana, avente per oggetto "Norme per il trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale in servizio ed in quiescenza, in attuazione dell'accordo relativo alla revisione dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il periodo 1982 - 1984", promosso con ricorso del Commissario dello Stato notificato il 24 novembre 1983, depositato in cancelleria il 3 dicembre 1983 ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 1983.

Udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, con atto notificato il 24 novembre 1983, ha proposto ricorso avverso gli artt. 6 e 8 della legge regionale siciliana, approvata il 16 novembre 1983, recante "norme per il trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale in servizio ed in quiescenza, in attuazione dell'accordo relativo alla revisione dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il periodo 1982 - 1984", per dedotta violazione degli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale;

che successivamente l'Assemblea regionale siciliana ha approvato il disegno di legge 10 dicembre 1983, n. 627 ("Pro roga del termine di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 27 giugno 1969, n. 17, concernente il completamento del risanamento del rione 5. Berillo di Catania e modifiche alla legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 16 novembre 1983 concernente il personale dell'Amministrazione regionale"), i cui artt. 2 e 3 hanno abrogato e modificato, rispettivamente, gli artt. 6 e 8 della legge impugnata.

Considerato che il Commissario dello Stato - ritenuta di conseguenza cessata la materia del contendere - con atto del 9 dicembre 1983 ha proposto formale rinunzia al ricorso, che il Presidente della Regione Sicilia ha contestualmente accettato;

che, pertanto, deve essere pronunziata l'estinzione del processo a norma dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il giudizio per rinunzia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.