˙ Ordinanza 111/1984 (ECLI:IT:COST:1984:111)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: GALLO E.
Camera di Consiglio del 29/02/1984;    Decisione  del 06/04/1984
Deposito del 11/04/1984;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14763
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 111

ORDINANZA 6 APRILE 1984

Deposito in cancelleria: 11 aprile 1984.

Pres. ELIA - Rel. GALLO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 9 agosto 1982 n. 525 (Concessione di amnistia per reati tributari), promosso con ordinanza emessa il 22 settembre 1982 dal Tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di Spada Liliano, iscritta al n. 768 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Tribunale di Grosseto, con l'ordinanza e nel processo penale di cui all'epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 9 agosto 1982 n. 525, nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'amnistia anche ai casi in cui sia stato estinto con provvedimento definitivo il debito tributario, in mancanza delle istanze e delle dichiarazioni previste dall'articolo impugnato, e ciò per contrasto coll'art. 3, secondo comma, Cost.,

che si costituiva nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso nei sensi di cui al dispositivo della presente ordinanza,

considerato che, successivamente alla pronunzia dell'ordinanza di rimessione, è sopravvenuto il D.P.R. 22 febbraio 1983 n. 43 che ha concesso amnistia anche per le ipotesi contemplate dalla predetta ordinanza,

che conseguentemente gli atti debbono essere restituiti al Primo Giudice affinché riesamini la questione alla luce della citata sopravvenienza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Grosseto per il riesame della questione dopo la sopravvenienza del D.P.R. 22 febbraio 1983 n. 43.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.