˙ Ordinanza 11/1984 (ECLI:IT:COST:1984:11)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: PALADIN
Camera di Consiglio del 07/12/1983;    Decisione  del 17/01/1984
Deposito del 25/01/1984;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14710 14711
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 11

ORDINANZA 17 GENNAIO 1984

Deposito in cancelleria: 25 gennaio 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 32 del 1 febbraio 1984.

Pres. ELIA - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, parte terza, del D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322 e degli artt. 1 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico), promosso con ordinanza emessa il 23 luglio 1982 dal Pretore di Chivasso nel procedimento penale a carico di Di Cintio Salvatore ed altri, iscritta al n. 675 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 del 9 marzo 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Chivasso, con ordinanza emessa il 23 luglio 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale "dell'art. 11 p. 3 del D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322 nella parte in cui statuisce le sanzioni penali di cui all'art. 20 comma quarto" della legge 13 luglio 1966 n. 615 in conseguenza dei superamenti dei limiti di concentrazione di anidride solforosa nella atmosfera, limiti di cui alla tabella prevista dall'art. 8 D.P.R. 15 aprile 1971 n. 322, in relazione all'art. 25 comma secondo della Costituzione"; ed ha inoltre impugnato gli "artt. 1 e 20 della legge 13 luglio 1966 n. 615 in relazione agli artt. 3, 32 della Costituzione nella parte in cui non prevedono fattispecie penalmente rilevanti per il caso di violazione dei limiti di concentrazione di anidride solforosa nell'atmosfera di cui all'art. 8 D.P.R. 15 aprile 1971 n. 322";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni predette "siano dichiarate irrilevanti, inammissibili e comunque infondate".

Considerato che la prima impugnativa ha per oggetto una norma di cui lo stesso giudice a quo riconosce il carattere regolamentare, come l'art. 11 comma terzo del D.P.R. n. 322 del 1971; sicché la denuncia va considerata manifestamente inammissibile - come questa Corte ha già chiarito con l'ordinanza n. 334 del 1983 - concernendo un decreto carente della forza e del valore propri delle leggi formali e degli atti equiparati;

e che, d'altra parte, la seconda impugnativa, fondata o meno che sia la premessa interpretativa da cui muove il giudice a quo, si risolve nella richiesta che questa Corte integri, con una pronuncia di accoglimento additivo, la lacunosa disciplina penale dettata dalla legge n. 615 del 1966, in tema di inquinamento atmosferico: il che si dimostra manifestamente inammissibile, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 comma terzo del D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Chivasso con l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, sollevata con l'ordinanza predetta in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.