˙ Ordinanza 108/1984 (ECLI:IT:COST:1984:108)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: DE STEFANO
Camera di Consiglio del 29/02/1984;    Decisione  del 06/04/1984
Deposito del 11/04/1984;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14760
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 108

ORDINANZA 6 APRILE 1984

Deposito in cancelleria: 11 aprile 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 109 del 18 aprile 1984.

Pres. ELIA - Rel. DE STEFANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI. Giudici.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10. n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e degli artt. da 46 a 57 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promossi con cinque ordinanze emesse il 19 gennaio 1982 dalla Commissione tributaria di primo grado di Udine sui ricorsi di Casini Roberto, Urban Francesco e Franz Maria, iscritte ai nn. 53, 54, 55, 56 e 57 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 dell'anno 1983;

udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto che con cinque ordinanze emesse in data 19 gennaio 1982 e pervenute alla Corte costituzionale in data 19 gennaio 1983, la Commissione tributaria di primo grado di Udine ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), per aver delegato al Governo la emanazione delle disposizioni occorrenti per il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative e penali in materia tributaria, senza determinare all'uopo i principi e criteri direttivi prescritti dall'art. 76 della Costituzione, e conseguentemente delle norme emanate in virtù di siffatta delega (artt. da 46 a 57 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, che prevedono appunto le sanzioni per tutte le infrazioni contemplate nello stesso decreto);

che nei giudizi promossi con le suddette ordinanze non si è costituita nessuna delle parti, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che i relativi giudizi possono essere riuniti, avendo ad oggetto la medesima questione;

che ciascuna delle ordinanze denunzia indistintamente tutte le norme contenute nel titolo V del citato D.P.R. n. 600 del 1973, in ordine a tutte le sanzioni ivi previste per tutte le infrazioni contemplate nel decreto medesimo, senza addurre ragione alcuna circa la rilevanza delle denunciate norme nel giudizio a quo;

che va pertanto dichiarata la manifesta inammissibilità, per carenza di motivazione in ordine alla rilevanza, della questione sollevata con le ordinanze in epigrafe.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma primo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 53, 54, 55, 56 e 57 R.O. 1983,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e degli artt. da 46 a 57 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevala - in riferimento all'art. 76 della Costituzione - con le ordinanze emesse il 19 gennaio 1982 (nn. 53, 54, 55, 56 e 57 R.O. 1983) dalla Commissione tributaria di primo grado di Udine.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.