N. 98
ORDINANZA 29 MARZO 1983
Deposito in cancelleria: 18 aprile 1983.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 114 del 27 aprile 1983.
Pres. e Rel. ELIA
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 497 e 498 cod. proc. pen. (Mancata comparizione dell'imputato per legittimo impedimento - Dichiarazione di contumacia, promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1977 dal Tribunale di Rovigo, nel procedimento penale a carico di Cestari Renzo, iscritta al n. 378 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 12 ottobre 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 497 e 498 c.p.p. nella parte in cui in caso di impedimento fisico dell'imputato al momento della apertura del dibattimento impongono il rinvio a nuovo ruolo e non prevedono alternativamente la sospensione della prescrizione in questo caso, ovvero la procedura per l'esame a domicilio previsto dagli artt. 453 e 454 c.p., in riferimento agli artt. 1 e 101 della Costituzione.
Considerato che la prima soluzione appare inammissibile e perché irrilevante nella specie e perché si chiede la creazione di una nuova norma penale sostanziale;
che la seconda non tiene conto che ai sensi dell'art. 24 Cost. l'imputato ha diritto ad assistere a tutto il dibattimento;
che comunque è quest'ultima soluzione quella che il giudice a quo dichiara di preferire.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 497 e 498 cod. proc. pen. sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 1 e 101 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere