˙ Ordinanza 96/1983 (ECLI:IT:COST:1983:96)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: ELIA
Camera di Consiglio del 23/03/1983;    Decisione  del 29/03/1983
Deposito del 18/04/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14622
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 96

ORDINANZA 29 MARZO 1983

Deposito in cancelleria: 18 aprile 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 114 del 27 aprile 1983.

Pres. e Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 624 e 626 cod. pen. (Furto-Furti punibili a querela dell'offeso), promosso con ordinanza emessa il 31 dicembre 1976 dal Pretore di Nardò, nel procedimento penale a carico di Greco Olga, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 73 del 16 marzo 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 626 e 624 c.p. in quanto non prevedono la perseguibilità a querela anche per l'ipotesi di furto di tenue valore, al di fuori dei casi di grave e urgente bisogno, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che successivamente alla pronunzia dell'ordinanza è entrata in vigore la legge 24 novembre 1981, n. 689, che, recando modifiche al sistema penale, consente al giudice di applicare vari tipi di sanzioni alternative e di proporzionare l'intervento penale alla effettiva rilevanza del caso.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere