˙ Ordinanza 92/1983 (ECLI:IT:COST:1983:92)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: ELIA
Camera di Consiglio del 26/01/1983;    Decisione  del 29/03/1983
Deposito del 18/04/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  15730
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 92

ORDINANZA 29 MARZO 1983

Deposito in cancelleria: 18 aprile 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 114 del 27 aprile 1983.

Pres. e Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA- Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, ultimo comma, 16 e 12 (rectius 18) della legge della Regione Veneto 17 aprile 1975, n. 36 (Norme per l'esercizio dell'attività estrattiva in ordine a cave e torbiere), promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1980 dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto, sul ricorso proposto dalla S.p.a. Fornace di Istrana contro la Regione Veneto, iscritta al n. 705 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 344 del 15 dicembre 1982.

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il TAR per il Veneto con ordinanza 6 febbraio 1980 ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, ultimo comma, 16 e 12 (rectius 18) della legge regione Veneto 17 aprile 1975, n. 36, in riferimento agli artt. 42 e 117 della Costituzione.

Considerato che analoga questione è stata dichiarata infondata con sentenza n. 7 del 1982 e manifestamente infondata con ordinanza n. 250 del 1982.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, ultimo comma, 16 e 18 legge regione Veneto 17 aprile 1975, n. 36, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 42 e 117 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere