˙ Ordinanza 91/1983 (ECLI:IT:COST:1983:91)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: ELIA
Camera di Consiglio del 26/01/1983;    Decisione  del 29/03/1983
Deposito del 18/04/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  15728
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 91

ORDINANZA 29 MARZO 1983

Deposito in cancelleria: 18 aprile 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 114 del 27 aprile 1983.

Pres. e Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 26, 27 e 28 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope-Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1982 dal Tribunale di Trieste, nel procedimento penale a carico di Loredan Arianna, iscritta al n. 570 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 del 9 dicembre 1982.

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Tribunale di Trieste con ordinanza del 17 maggio 1982 ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, 27 e 28 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui assoggettano allo stesso trattamento punitivo chi coltivi modiche quantità di sostanze stupefacenti e chi coltivi quantità non modiche in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che analoga questione è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 231 del 1982.

Visti gli artt. 26, secondo comma legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per giudizi innanzi la Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, 27 e 28 legge 22 dicembre 1975, n. 685 sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere