˙ Ordinanza 90/1983 (ECLI:IT:COST:1983:90)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: MALAGUGINI
Camera di Consiglio del 21/12/1982;    Decisione  del 29/03/1983
Deposito del 18/04/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14621
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 90

ORDINANZA 29 MARZO 1983

Deposito in cancelleria: 18 aprile 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 114 del 27 aprile 1983.

Pres. ELIA - Rel. MALAGUGINI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma sesto, della legge 24 dicembre 1975, n. 706 e dell'art. 9, commi quarto, quinto, settimo e ottavo, della legge 3 maggio 1967, n. 317 (Giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione che irroga la sanzione amministrativa per gli illeciti depenalizzati) promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1980 dal Pretore di Narni, sul ricorso proposto da Cianfruglia Fiorenzo contro la Regione Umbria, iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 dell'11 giugno 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che il Pretore di Narni dubita della legittimità costituzionale degli artt. 8, comma sesto, della legge 24 dicembre 1975, n. 706 e 9, commi quarto, quinto, settimo e ottavo della legge 3 maggio 1967, n. 317 disciplinanti il giudizio di opposizione innanzi al pretore avverso l'ordinanza- ingiunzione con cui viene irrogata la sanzione amministrativa per gli illeciti depenalizzati, assumendo che tali disposizioni contrasterebbero: a) con gli artt. 102, secondo comma e 103, primo comma Cost., in quanto con esse il pretore sarebbe trasformato in organo speciale di giustizia amministrativa ovvero in organo della giurisdizione ordinaria che però esercita giurisdizione in materia spettante al giudice amministrativo; b) con gli artt. 113, secondo comma e 24, primo e secondo comma, Cost., per le limitazioni ai poteri di cognizione e di decisione del Pretore-e correlativamente, al diritto di difesa del singolo - discendenti dall'impossibilità di sindacare il merito del provvedimento sanzionatorio e la congruità della sanzione (artt. 4 e 5 l. 20/3/1865, n. 2248, all. E) nonché di svolgere attività istruttoria per l'accertamento del fatto (art. 2700 c.c.).

Considerato che questa Corte ha già precisato, in riferimento al citato art. 9 l. n. 317/1967, che l'ordinanza ivi contemplata incide su diritti perfetti e non su semplici interessi legittimi e che pertanto, non ricorrendo nella specie un caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, competente a conoscere della relativa impugnativa è l'autorità giudiziaria ordinaria (sentenza n. 32 del 1970);

che, peraltro, con la legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), le norme impugnate sono state espressamente abrogate (art. 42) ed è stata nel contempo dettata una nuova disciplina del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui viene irrogata una sanzione amministrativa per gli illeciti depenalizzati (ovvero amministrativi ab origine), disponendo tra l'altro che "nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari" e che "può rigettare l'opposizione,... o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta" (art. 23, commi sesto e undicesimo);

che, di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata, tenendo conto delle norme sopravvenute.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Narni.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere