N. 9
ORDINANZA 12 GENNAIO 1983
Deposito in cancelleria: 24 gennaio 1983.
Pres. ELIA - Rel. ANDRIOLI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), modificato dalla legge 1 agosto 1977, n. 563, e dell'art. 7 della legge 18 novembre 1975, n. 764 (Soppressione dell'ente "Gioventù italiana") promossi con due ordinanze emesse il 16 ottobre 1979 dal Tribunale di Asti nei procedimenti civili vertenti tra l'INADEL e Roggero Ezio e Lucrezi Corrado, iscritte ai nn. 1019 e 1020 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 12 marzo 1980.
Visti gli atti di costituzione di Roggero Ezio e di Lucrezi Corrado;
udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che:
1. - Con ordinanza 16 ottobre 1979 del Tribunale di Asti (n. 1019 R.O. 1979) è stata sollevata, nel giudizio di appello proposto dall'INADEL contro Roggero Ezio, questione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9 l. 23 dicembre 1975, n. 698 e con ordinanza 16 ottobre 1979 dello stesso Tribunale (n. 1020 R.O. 1979) è stata sollevata, nel giudizio di appello proposto dall'INADEL contro Lucrezi Corrado, questione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 7 l. 18 novembre 1975, n. 764;
che: 2. - Avanti la Corte si sono costituiti, sia per il Roggero sia per il Lucrezi, gli avv.ti Antonio Sorrentino e Oscar Casini concludendo per la declaratoria di infondatezza della proposta questione, e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;
che: 3. - Con separati decreti 17 novembre 1982 il Presidente della Corte, visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ha fissato per la decisione la camera di consiglio del 22 dicembre 1982 nominando relatore il giudice Andrioli.
Considerato che:
4. - I due procedimenti vanno riuniti per connessione ma la decisione non può essere resa in camera di consiglio perché non ricorrono i presupposti di cui alle richiamate disposizioni.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
udita nella adunanza del 22 dicembre 1982 in camera di consiglio la relazione del giudice Andrioli;
riunisce i due procedimenti e ne dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere