˙ Ordinanza 74/1983 (ECLI:IT:COST:1983:74)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: BUCCIARELLI DUCCI
Camera di Consiglio del 11/11/1982;    Decisione  del 08/03/1983
Deposito del 25/03/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  15725
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 74

ORDINANZA 8 MARZO 1983

Deposito in cancelleria: 25 marzo 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 88 del 30 marzo 1983.

Pres. ELIA - Rel. BUCCIARELLI DUCCI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1980 dal Giudice conciliatore di Pescasseroli, nel procedimento civile vertente tra D'Addario Pasquale e Salmaggi Elvira, iscritta al n. 801 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 del 14 gennaio 1981.

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con l'ordinanza n. 801/1980 è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 59 della legge sull'equo canone, n. 392 del 27 luglio 1978, denunciandosi l'esclusione della facoltà di recesso per necessità del locatore dai contratti di locazione con conduttori il cui reddito annuo superi gli otto milioni di lire.

Considerato che la medesima questione è stata già prospettata sotto lo stesso profilo alla Corte, la quale con la sentenza n. 22 del 1980 l'ha risolta, riconoscendone la fondatezza e dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, e con le successive ordinanze nn. 88 e 130 del 1980 ha conseguentemente dichiarato la manifesta infondatezza della questione stessa.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata con l'ordinanza di rimessione n. 801/1980 e già dichiarata manifestamente infondata con le ordinanze di questa Corte nn. 88 e 130 del 1980.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere