˙ Ordinanza 66/1983 (ECLI:IT:COST:1983:66)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: PALADIN
Camera di Consiglio del 23/02/1983;    Decisione  del 08/03/1983
Deposito del 16/03/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14613
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 66

ORDINANZA 8 MARZO 1983

Deposito in cancelleria: 16 marzo 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 81 del 23 marzo 1983.

Pres. ELIA - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 2, lett. a e d, e 3, e dell'art. 8, commi 1, 2, 3 e 5, del d.l. 20 novembre 1981, n. 663 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) promossi con tre ordinanze emesse l'1 dicembre 1981 dal Pretore di Padova, iscritte ai nn. 142, 143 e 144 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 206 del 28 luglio 1982.

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice relatore Livio Paladin;

Ritenuto che il Pretore di Padova, con tre ordinanze identicamente motivate, emesse il 1 dicembre 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, lett. a e d, e terzo comma, nonché dell'art. 8, primo, secondo, terzo e quinto comma, del decreto - legge 20 novembre 1981, n. 663 (recante "norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti"), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, secondo comma, 41, secondo e terzo comma, e 42, secondo comma della Costituzione: senza, per altro, che le ordinanze stesse motivino sulla rilevanza di ciascuna delle impugnative in tal senso proposte, né rechino alcun cenno sulle fattispecie in esame nei giudizi a quibus;

e che nei tre giudizi nessuno si è costituito, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che i giudizi vanno riuniti e decisi con unica ordinanza;

e che il decreto - legge n. 663 del 1981 non è stato convertito in legge, ai sensi dell'art. 77, terzo comma, della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, lett. a e d, e terzo comma, e dell'art. 8, primo, secondo, terzo e quinto comma, del decreto - legge 20 novembre 1981, n. 663 - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, secondo comma, 41, secondo e terzo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione - sollevata dal Pretore di Padova con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere